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All’atto
della presentazione della dichiarazione dei redditi e
in sede di determinazione delle imposte, l’erario
concede ai cittadini degli sconti su spese mediche e
sanitarie sostenute durante l’anno.
Le
detrazioni sono le somme che, una volta
calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre
da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni
sono le somme che si possono sottrarre dal
reddito su cui poi si calcolano le imposte. Le
detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli
oneri e le spese sono stati sostenuti nel relativo
periodo d’imposta dal contribuente nell’interesse
proprio e non sono stati già dedotti dai redditi che
contribuiscono a formare il reddito complessivo.
Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono state
sostenute per i familiari. Se la spesa è sostenuto
per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è
intestato il documento che certifica la spesa. Se
invece il documento che comprova la spesa è intestato
al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due
genitori nella proporzione in cui le hanno
effettivamente sostenute. Se essi intendono ripartire
la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare
nel documento che comprova la spesa la percentuale di
ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a
carico dell’altro, ai fini del calcolo della
detrazione quest’ultimo può considerare l’intero
ammontare della spesa.
ONERI
PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA
DEL 19%
Si
ha diritto a una detrazione del 19% per le spese
sanitarie, le spese per i mezzi necessari per la
deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e
le spese per sussidi tecnici informatici dei portatori
di handicap.
Per
le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo
sulla parte che supera Lire 250.000, pari a
Euro 129,11. E’ possibile usufruire di questa
detrazione per le spese sostenute per prestazioni
chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche
e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o
affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico
generico anche per visite e cure di medicina
omeopatica, ricoveri per operazioni chirurgiche o
degenza. Si può usufruire della detrazione del 19%
anche per le spese per l’acquisto di medicinali, l’acquisto
o l’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio,
apparecchio per aerosol o per la misurazione della
pressione sanguigna); le spese per il trapianto di
organi; l’importo del ticket pagato, se le spese
sono state sostenute nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Per il ricovero di un anziano in
un istituto di assistenza la detrazione non spetta per
la retta di ricovero e l’assistenza ma solo per le
spese mediche indicate separatamente nella
documentazione rilasciata dall’Istituto.
Le
spese per i mezzi necessari all’accompagnamento,
deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori
di handicap e le spese per i sussidi tecnici ed
informatici per l’autosufficienza e integrazione dei
portatori di handicap, la detrazione del 19% spetta sull’intero
importo.
Non
vanno indicate alcune delle spese sanitarie sostenute
nel periodo d’imposta che sono già state rimborsate
al contribuente, per esempio:
-
se
ha subito danni alla persona, ma chi lo ha
danneggiato, o altri per lui, lo ha risarcito;
-
le
spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi
per assistenza sanitaria versati ad enti o casse
aventi esclusivamente fini assistenziali in
conformità a disposizioni di contratti o di
accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un
importo non superiore complessivamente a Lire
7.000.000, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile.
Invece,
vanno indicate, perché rimaste a carico del
contribuente, le spese sanitarie rimborsate per
effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui
versati per i quali non spetta la detrazione d’imposta
del 19% e le spese sanitarie rimborsate dalle
assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta,
o semplicemente pagate dallo stesso con o senza
trattenuta a carico del dipendente o pensionato per i
cui premi non spetta la detrazione d’imposta.
ONERI
DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
E’
interamente deducibile dal reddito complessivo l’importo
delle spese mediche generiche e di quelle di
assistenza specifica sostenute dai portatori di
handicap. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.104 del
5 febbraio 1992, i portatori di handicap sono coloro
che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai
sensi dell’art. 4 della Legge n.104 del 1992, ma
anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da
altre commissioni mediche pubbliche incaricate di
riconoscere l’invalidità civile, di lavoro, di
guerra, ecc.
Le
spese di assistenza specifica sostenute dai portatori
di handicap sono quelle relative:
-
all’assistenza
infermieristica e riabilitativa;
-
al
personale in possesso della qualifica
professionale di addetto all’assistenza di base
o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta
della persona;
-
al
personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
-
al
personale con la qualifica di educatore
professionale;
-
al
personale qualificato addetto ad attività di
animazione e/o di terapia occupazionale.
I
soggetti portatori di handicap possono usufruire della
deduzione anche se fruiscono dell’assegno di
accompagnamento.
In
caso di ricovero di un portatore di handicap in un
istituto di assistenza e ricovero, non è possibile
dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che
riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza
specifica. Per poter usufruire della deduzione, è
necessario che le spese risultino indicate
distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto
di assistenza.
Non
vanno indicate, perché per esse spetta la detrazione
d’imposta del 19%, le spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e
sanitarie; le spese per i mezzi di locomozione,
deambulazione e sollevamento dei portatori di
handicap; le spese per i veicoli adottati per i
portatori di handicap e, infine, le spese per i
sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Per
le spese sanitarie e le spese mediche di assistenza
specifica dei portatori di handicap occorre conservare
la documentazione fiscale rilasciata da chi percepisce
le somme. In particolare:
-
la
documentazione della spesa sostenuta per i ticket
potrà essere costituita dalla fotocopia della
ricetta rilasciata dal medico di base in un unico
esemplare corredata dello scontrino fiscale,
rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo
del ticket pagato sui medicinali indicati nella
ricetta;
-
per
le spese sanitarie relative a medicinali
acquistabili senza prescrizione medica il
contribuente deve acquisire e conservare idonea
documentazione rilasciata da chi percepisce le
somme (che può essere anche lo scontrino fiscale)
dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto
dei medicinali e l’importo della spesa sostenuta
e, in alternativa alla prescrizione medica, può
rendere a richiesta degli uffici un’autocertificazione
attestante la necessità, per il contribuente o
per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto
dei medicinali nel corso dell’anno. Tale
documentazione deve essere conservata ed esibita o
trasmessa a richiesta degli Uffici finanziari;
-
per
le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute
o quietanze, occorre acquisire e conservare anche
la prescrizione del medico curante, salvo che si
tratti di attività svolte da esercenti arti
ausiliarie della professione sanitaria abilitati a
intrattenere rapporti diretti con il paziente. In
questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza
non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte
ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento
di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in
questo caso, in alternativa alla prescrizione
medica, il contribuente può rendere a richiesta
degli uffici, un’autocertificazione da
conservare unitamente alle predette fatture,
ricevute o quietanze e da esibire o trasmettere a
richiesta degli Uffici finanziari, per attestare
la necessità per il contribuente o per i
familiari a carico, e la causa per la quale è
stata acquistata la protesi.
Per
i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative
fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e
conservare anche una certificazione del medico curante
che attesti che quel sussidio tecnico e informativo è
volto a facilitare l’autosufficienza e la
possibilità di integrazione del soggetto portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n.104 del
1992. La documentazione predetta deve essere
conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli
Uffici finanziari.
Non
è possibile utilizzare l’autocertificazione in casi
diversi da quelli citati sopra, nemmeno per motivi di
tutela della riservatezza.
SPESE
MEDICHE ALL’ESTERO
Le
spese mediche sostenute all’estero sono soggette
allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in
Italia; anche per queste la documentazione debitamente
quietanzata deve essere conservata per essere esibita
o trasmessa a richiesta degli Uffici finanziari.
Le
spese di trasferimento e soggiorno all’estero, sia
pure per motivi di salute, non possono rientrare tra
quelle che danno diritto alla detrazione poiché non
sono spese sanitarie.
Se
la documentazione sanitaria è in lingua originale, va
corredata da una traduzione in italiano. Se la
documentazione è redatta in inglese, francese,
tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita
a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è
redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va
corredata da una traduzione giurata.
Per
i contribuenti che hanno domicilio fiscale in Valle d’Aosta
e nella provincia di Bolzano non è necessaria la
traduzione se la documentazione è scritta,
rispettivamente, in francese o in tedesco.
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