PROCEDIMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE
E’
necessario che l’invalidità venga accertata e
riconosciuta dagli organi pubblici all’uopo preposti
affinché l'invalido possa usufruire dei benefici
economici e di altra natura previsti dalla legge. L’iter
burocratico previsto per ottenere il riconoscimento
dell'invalidità deve concludersi entro nove mesi.
Il soggetto deve presentare la sua richiesta all’Azienda
sanitaria del comune di appartenenza. La ASL entro tre
mesi deve convocare la persona per una visita di
accertamento dello stato di invalidità.
Se
la visita non viene fissata entro il termine previsto,
l'interessato può rivolgersi all'Assessore regionale
alla Sanità della regione di residenza invitandolo a
stabilire la data della visita, che sarà comunque
compiuta dalla commissione sanitaria della ASL di
appartenenza.
Se
la visita non viene eseguita, il soggetto può
rivolgersi alla magistratura.
L’esito della visita, stabilita dalla ASL o dall’Assessore
regionale alla sanità, può essere positivo o
negativo, cioè la Commissione può accertare o meno
lo stato di invalidità o accertarlo in una
percentuale ritenuta non congrua dal soggetto
richiedente.
Se l'esito è comunque positivo, il verbale viene
trasmesso alla "commissione medica
periferica" per la verifica e se anche tale
giudizio è positivo ovvero se trascorrono 60 giorni
senza avere risposta, viene avviata la cosiddetta fase
"concessionaria" relativa alla concessione
dei benefici previsti in base al grado di invalidità
accertato.
Se invece il giudizio della Commissione è negativo,
quest’ultima fissa una nuova visita che, a sua
volta, può concludersi con una valutazione ancora
negativa o con una valutazione positiva, nel qual caso
ha inizio la fase concessionaria.
Se l’esito della prima visita effettuata dalla ASL o
quello della visita di verifica della commissione è
negativo, l'interessato può presentare ricorso al
Ministero del Tesoro. In presenza di un giudizio
negativo o trascorsi 180 giorni dalla presentazione
del ricorso, nel qual caso vige il principio del
silenzio/rifiuto, il soggetto può rivolgersi alla
magistratura.
BENEFICI
In
seguito al riconoscimento del suo stato di invalidità
civile, il soggetto può godere di due tipi di
benefici:
In particolare, i benefici economici dipendono dalla
percentuale di invalidità.
Se lo stato di invalidità è riconosciuta per una
percentuale pari al 34%, al soggetto spetta la
concessione gratuita di protesi; con una percentuale
di invalidità del
46%, il soggetto ha diritto al collocamento
privilegiato al lavoro. Se la percentuale di
invalidità raggiunge il 74%, il beneficio economico
è rappresentato dall'assegno per invalidità
parziale; infine, la percentuale di invalidità del
100%, dà diritto alla pensione per inabilità totale.
Inoltre, se l'invalido ha bisogno di assistenza
costante in quanto incapace di compiere gli atti di
vita quotidiana o di camminare senza l'aiuto continuo
di un altro soggetto, ha diritto alla cosiddetta
"indennità di accompagnamento".
CONTROLLI
Negli
ultimi anni il Ministero del Tesoro ha avviato un processo
di monitoraggio consistente in verifiche e controlli sugli
invalidi civili al fine di accertare l’esistenza dei
requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dello
stato di invalidità.
Durante il 1996, in sede di manovra aggiuntiva e di
finanziaria per l’anno 1997, il meccanismo dei controlli e
delle verifiche è stato ulteriormente rafforzato.
Secondo questo meccanismo gli invalidi titolari di assegni
corrisposti dalla Prefettura sono tenuti a presentare entro
il 30 novembre una autocertificazione relativa al proprio
stato di salute attestante la permanenza dei requisiti
necessari per il riconoscimento dello stato invalidità. In
caso di mancata presentazione della documentazione
richiesta, è prevista la sospensione della concessione dei
benefici fino a quando il soggetto non viene sottoposto a
verifica. Se tale verifica risulta negativa si procede alla
revoca dei benefici. In caso di autocertificazione falsa,
invece, la sanzione prevista è quella della revoca dei
benefici, con l'obbligo della restituzione dei ratei
indebitamente riscossi.
La legge finanziaria per il '97 ampliato ulteriormente il
raggio di azione del meccanismo.
In particolare, gli invalidi civili titolari di indennità
di accompagnamento o la persona ne ha la tutela sono tenuti,
entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare alla
Prefettura, al Comune o alla ASL di appartenenza, una
dichiarazione di responsabilità attestante l’esistenza o
meno dello stato di ricovero in istituto. Se la
dichiarazione attesta lo stato di ricovero in un istituto ma
a titolo gratuito, l'indennizzo viene sospeso.
Sempre entro il termine del 31 marzo gli invalidi civili
titolari di assegno mensile hanno l’obbligo di presentare
alla Prefettura, al Comune o alla ASL di appartenenza, una
dichiarazione di responsabilità attestante la permanenza
dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste
speciali di collocamento.
In
caso di mancata esibizione delle documentazioni richieste,
si procede immediatamente alla verifica sulla esistenza dei
requisiti considerati. Se viene riscontrata l’inesistenza
del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento,
il soggetto interessato o i suoi eredi sono obbligati a
restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla
data prevista per la presentazione della documentazione.
In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare
del beneficio è obbligato a restituire tutte le somme
indebitamente percepite con l’aggiunta degli interessi
legali maturati sulle stesse .
Entro il 31 marzo per i minorati psichici e i disabili
intellettivi, al posto della dichiarazione di
responsabilità, deve essere presentato un certificato
medico valido per tutta la vita. Per gli invalidi civili
interdetti, inabilitati o minori di età il cui handicap non
consente di autocertificarsi responsabilmente, l'obbligo di
presentare la dichiarazione spetta ai tutori o
rappresentanti. Anche in questo caso, è necessario
presentare un certificato medico.
Gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti, assunti al
lavoro in base alla legge sulle categorie protette mediante
chiamata nominativa o numerica, sono tenuti, entro il
termine del 31 marzo, a presentare alla Prefettura e al loro
datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità
attestante la permanenza dei requisiti previsti per
l'assunzione.
La mancata presentazione della documentazione richiesta
origina l’accertamento immediato sulla sussistenza dei
requisiti indicati dal Ministero del Tesoro. Se viene
accertata l'inesistenza dei requisiti richiesti, il rapporto
di lavoro si risolve di diritto a decorrere dalla data di
accertamento.
La
valutazione dell'Invalidità civile
Il
grado di invalidità è attualmente determinato in base alle
nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità
civile, formulate secondo la classificazione internazionale
delle menomazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
Nelle
tabelle alcune infermità sono valutate in percentuale fissa
ed altre, con danno funzionale più complesso, mediante
fasce percentuali.Il riferimento è alla capacità
lavorativa generica, con possibilità di variazione
percentuale di 5 punti in base all’incidenza della
menomazione sulle occupazioni confacenti le attitudini del
soggetto.
Per
la prima volta è stato anche introdotto il concetto di
valutazione delle potenzialità lavorative e del rapporto
tra l’intervento di tipo assistenziale e la valorizzazione
delle capacità del soggetto ai fini del superamento dell’handicap.
Le nuove tabelle di valutazione sono operanti dal 12 marzo
1992 (data di entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992,
con il quale sono state pubblicate).
Nella
valutazione finale è possibile far riferimento ad una sola
minorazione o a più minorazioni contemporaneamente presenti
nel soggetto. In questo caso, la valutazione non è data
dalla somma delle differenti percentuali ma da un calcolo
più elaborato in cui si prende in considerazione il danno
alla persona, cioè la situazione in cui essa versa per
effetto del complesso delle minorazioni.