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Legge
2 agosto 2004, n. 202
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il
ripiano della spesa farmaceutica"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2004
Legge
di conversione
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge
di conversione
Art. 1.
1. 1. Il decreto-legge 24
giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il
ripiano della spesa farmaceutica, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 Agosto 2004
(*)
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
in caratteri corsivi
Art. 1.
1. Per l'anno 2004 l'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) per
l'assistenza farmaceutica convenzionata resta
stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa
sanitaria corrispondente al livello con cui concorre
lo Stato ai sensi dell'accordo tra Governo, regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano in data 8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da
successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento
per il predetto anno rispetto a tale importo è
valutato tenendo conto del livello di spesa
farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base
annua del tasso di variazione medio registrato nel
primo trimestre 2004.
2. Lo scostamento sulla base
del procedimento di cui al comma 1, è
complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro,
rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di
euro. L'entità del relativo ripiano da effettuarsi
attraverso uno sconto sulla quota spettante al
produttore, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è pari a 745 milioni di euro, corrispondente al
60 per cento dello scostamento indicato al netto
dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli
esiti delle verifiche trimestrali da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al
comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del
produttore mediante lo sconto è pari a 495 milioni di
euro, corrispondente al valore in ricavo industria del
predetto ripiano. Al fine di assicurare il rispetto
dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al
comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'art.
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
326 del 2003.
3. Il produttore, per i
farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili
dal S.S.N., ad esclusione dei prodotti dispensati in
ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di
trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e successive modificazioni, dei prodotti
emoderivati, plasmatici e da DNA ricombinante, dovrà
calcolare, sul proprio margine, definito all'art. 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
distribuzione intermedia e nel caso di forniture
dirette alle farmacie direttamente a queste ultime,
uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12
per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il
grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie
le quali, nel richiedere al S.S.N. i rimborsi per
l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare
lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti
rimborsabili ceduti non attraverso il S.S.N., le
farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo
sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla
farmacia restano quelle definite all'art. 1, comma 40,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il margine per il
produttore rideterminato ai sensi del presente
articolo sarà applicato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per il periodo necessario
al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno
2004. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonché alla Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del
S.S.N. e il valore determinato quale prodotto tra
consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di
apportare se necessario, gli opportuni aggiustamenti. Nel
rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i
criteri, le modalità e le quote di attribuzione del
ripiano a ciascuna regione.
Art.
2.
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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