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I
trapianti consistono nel prelevare un organo o un
tessuto da un soggetto donatore e nel trasferirlo ed
inserirlo in un soggetto ricevente. La possibilità di
attecchimento di un trapianto è legata soprattutto
alla compatibilità immunologia tra i tessuti che si
vengono a trovare a diretto contatto. La presenza di
un tessuto trapiantato, con una diversa composizione
antigenica, quindi scarsamente compatibile, potrebbe
suscitare una reazione di difesa da parte dell’organismo,
che termina con il rigetto o con il riassorbimento del
trapianto.
A
tal proposito, è recentissima la scoperta delle
cellule anti-rigetto, avvenuta alla fine di Agosto
2000, la quale rappresenta un notevole passo avanti
nel campo dei trapianti. Queste cellule, denominate
"T-soppressori, sono delle particolari cellule
linfocitarie già presenti nell’uomo, che, stimolate
efficacemente, riescono a risolvere definitivamente il
problema del rigetto di un organo. Esse vengono
prelevate precedentemente dal soggetto che riceve l’organo,
riprodotte in laboratorio e poi immesse di nuovo nel
circolo venoso al momento del trapianto. In questo
modo è come se l’organismo riconoscesse l’organo
estraneo come proprio, bloccando così il rigetto.
In
Italia sono ancora molto poche le persone che donano
organi, in confronto alle lunghissime liste di
pazienti in attesa di trapianto.
Le norme
In Italia le principali norme di riferimento, in materia di trapianti, sono: 1. la
Legge n. 91 del 1 aprile
1999, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87
2. il decreto del Ministero della Sanità dell'8 aprile del
2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89
Fatta eccezione per alcuni organi, come il rene, che possono essere donati in vita, anche se con molte cautele e solo tra parenti stretti, la donazione riguarda per lo più il prelievo di organi da persone decedute.
La morte
L'accertamento della morte è sottoposto a norme rigorose, contenute principalmente nel testo di due leggi:
1. La legge 29 dicembre 1993, n.
578, Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (Gazzetta ufficiale dell'8 gennaio 1994, n. 5)
2. Il decreto Ministero della Sanità 22 agosto 1994, n. 582 Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte (Gazzetta ufficiale del 19-10-1994, n. 245).
In Austria, Belgio, Francia e Spagna la normativa sul consenso del donatore è simile alla nuova normativa italiana. In altri paesi europei e negli Stati Uniti vige tuttora la necessità di una dichiarazione positiva del donatore.
è unanime invece la regola che impone la gratuità della cessione dell'organo che in alcun modo può essere oggetto di una transazione commerciale. Negli Stati Uniti tuttavia il divieto si applica solo ai prelievi di organi da cadaveri.
La
donazione
Per
incoraggiare una scelta consapevole e una prima
diffusa informazione inerente la donazione degli
organi, il Ministero della Sanità ha predisposto
l'invio di un apposito modulo a tutti i cittadini
italiani. I moduli sono stati distribuiti con le
schede elettorali per il referendum del 21 maggio
2000. Si è in questo modo voluto offrire a tutti la
possibilità, non l'obbligo, di esprimere la propria
volontà liberamente. Il sistema scelto in questa fase
di transizione non è il silenzio-assenso ma il
consenso o dissenso esplicito (ai sensi dall'art.23
Legge n.91 del 1° aprile 1999). Sono previste due
modalità per esprimere la volontà:
a) con una dichiarazione scritta che il
cittadino porta con sé, insieme ai documenti
personali;
b) con la registrazione della volontà, sia
essa positiva o negativa, effettuata presso le ASL o i
medici di famiglia.
Se
un cittadino non si esprime, è prevista dalla legge
la possibilità per i familiari (coniuge, convivente
more-uxorio, figli, genitori) di opporsi al prelievo.
In ogni caso il prelievo non ha luogo se viene
presentata una dichiarazione contraria alla precedente
positiva.
Il
prelievo di organi da cadavere, a scopo di trapianto
terapeutico, è dunque vietato quando in vita il
soggetto abbia esplicitamente negato il proprio
assenso all'espianto.
Può
essere considerato potenziale donatore di organi la
persona deceduta che si trova in condizione di morte
cerebrale e cioè la cessazione irreversibile di tutte
le funzioni dell'encefalo. La diagnosi di morte
celebrale può essere formulata solo se è stata
riscontrata la contemporanea presenza di stato di
incoscienza, assenza di riflessi del tronco e della
respirazione spontanea, silenzio elettrico-cerebrale.
L'accertamento
e la certificazione di morte cerebrale sono effettuati
da un collegio di tre medici (medico legale,
anestesista-rianimatore e neurologo). Questi medici
verificano il perdurare delle condizioni che hanno
determinato il momento della morte per un periodo di
osservazione non inferiore alle 6 ore per gli adulti e
i bambini in età superiore ai 5 anni, non inferiore
alle 12 ore per i bambini di età compresa tra 1 e 5
anni e non inferiore alle 24 ore nei bambini di età
inferiore ad 1 anno.
In
Italia i trapianti possono essere effettuati soltanto
negli enti, ospedali o istituti universitari
autorizzati dal Ministero della Sanità. Gli ospedali
dove l'assistito bisognoso di trapianto è ricoverato
o in dialisi, avviano il paziente alla visita di
idoneità al trapianto per verificare se le condizioni
di salute consentono l'effettuazione dell'operazione e
procedono poi al prelievo di un campione di sangue.
Provvedono in seguito a trasferire la cartella clinica
del paziente ed il campione di sangue ai Centri di
riferimento regionale che gestiscono le liste di
attesa dei candidati ai trapianti all'interno della
propria area.
Ai
Centri di riferimento regionale spetta anche la
comparazione dei campioni di siero del paziente in
attesa di trapianto e del donatore per verificarne la
compatibilità. Nel caso di compatibilità il paziente
viene avviato al trapianto.
I
Centri di riferimento regionale sono a loro volta
collegati con i Centri interregionali di coordinamento
(organizzazioni che ricevono dai centri regionali le
segnalazioni di tutti i potenziali donatori rilevati
nelle diverse regioni) e si fanno carico di smistare
le richieste di trapianto urgenti alle altre
organizzazioni di trapianto italiane ed estere.
I
Centri interregionali operanti in Italia sono quattro:
il Nord Italia Transplant (serve le regioni Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, la
Provincia Autonoma di Trento), l'AIRT (serve le
regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Emilia Romagna e
Toscana) e il CCST e il
SIT che rappresentano le
aggregazioni interregionali per gli interventi del
centro e del sud Italia.
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