A partire dal 1° gennaio 2026, la legge 104 si arricchisce di un’importante novità: in aggiunta a quanto già previsto dalla previgente normativa e da contratti collettivi nazionali, i lavoratori avranno diritto a 10 ore aggiuntive di permesso retribuito ogni anno per dedicarsi a visite, esami e trattamenti sanitari. Una misura introdotta dalla legge 106/2025 che amplia le tutele già previste per chi convive con patologie oncologiche, croniche o invalidanti.
La legge contiene un pacchetto di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e l’ampliamento dei permessi retribuiti per cure ed esami medici, riconoscendo una maggiore attenzione ai lavoratori più fragili. Con questa norma, il Parlamento ha voluto consolidare un sistema di tutele che tiene insieme due interessi: da un lato la necessità del datore di lavoro di garantire continuità, dall’altro il diritto del lavoratore a non perdere l’impiego quando, per ragioni di salute, non può svolgere regolarmente la propria attività.
Le nuove 10 ore di permesso saranno concesse, previa prescrizione medica, a dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche (in fase attiva o di follow-up precoce), da malattie croniche o invalidanti – anche rare – con un’invalidità pari o superiore al 74%. Il diritto si estenderà anche ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni cliniche.
Per quanto riguarda il congedo, invece, richiedibile fino a due anni, può essere continuativo oppure frazionato. Ciò consente di conservare il posto di lavoro ma non di ricevere lo stipendio, né di svolgere nessun’altra attività professionale. Terminato il periodo di comporto, che va dai 3 ai 6 mesi, si ha diritto a un accesso prioritario allo smartworking.
Infine, per i lavoratori autonomi, è previsto che l’attività svolta in modo continuativo per il committente può essere sospesa fino a un massimo di 300 giorni nell’arco di un anno solare. In particolare, nei casi di gravidanza, malattia o infortunio, la legge prevede la possibilità di sospendere la prestazione per un periodo massimo di 150 giorni. Detta sospensione non dà diritto ad alcun compenso ed è subordinata alla richiesta da parte del lavoratore.